al fine di evitare un inutile e pericoloso allarmismo e nell’urgenza di chiarire i termini della vexata questio , ovvero della situazione creatasi nel nostro comune dopo la sentenza del TAR VENETO, vi trascrivo le seguenti delucidazioni, argomento pesante, ma cerchiamo di chiarire.....
T.U.E.L = testo unico enti locali
L’art. 141 del T.U.E.L. stabilisce, in via straordinaria ed eccezionale, che i Consigli comunali (o provinciali) vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, nei casi e per i motivi tassativamente previsti dalla legge. In particolare, lo scioglimento è disposto:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico.
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa di:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco (o del Presidente della provincia);
2) dimissioni del Sindaco (o del Presidente della provincia);
3) CESSAZIONE DALLA CARICA PER DIMISSIONI CONTESTUALI, OVVERO RESE ANCHE CON ATTI SEPARATI PURCHÉ CONTEMPORANEAMENTE PRESENTATI AL PROTOCOLLO DELL’ENTE, DELLA METÀ PIÙ UNO DEI MEMBRI ASSEGNATI, NON COMPUTANDO A TAL FINE IL SINDACO (O IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA);
4) riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio; c) quando non sia approvato nei termini il bilancio. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro dell’Interno contenente i motivi del provvedimento; dell’adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 141 comma 6 del T.U.E.L.). Con il decreto di scioglimento, si dispone anche la nomina di un Commissario straordinario, che provvede all’amministrazione dell’ente, esercitando le attribuzioni che, in concreto, gli sono affidate dal decreto stesso.
Il rinnovo del Consiglio deve avvenire entro novanta giorni dal decreto di scioglimento. Il termine può essere prorogato per ulteriori novanta giorni, al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile. A questo punto va precisato che, in via cautelare, nelle more dell’emanazione del decreto, una volta iniziata la procedura per lo scioglimento, il Prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere il Consiglio, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, nominando un Commissario per la provvisoria amministrazione. In tal caso, è dalla data del decreto di sospensione che decorrono i termini per il rinnovo. Ove, poi, il termine scada senza che sia stato emanato l’atto di scioglimento, la sospensione perde ogni efficacia, ed il Consiglio può riprendere le proprie funzioni.
Nella prassi, la sospensione da parte del Prefetto precede abitualmente il decreto di scioglimento; il quale, del resto, affida di solito le funzioni di Commissario straordinario alla persona già nominata, per l’amministrazione provvisoria, nel decreto prefettizio. Dall’esame del dato normativo si evince, inequivocabilmente, che solo con l’intervento prefettizio l’attività del Consiglio è sospesa, mentre nulla è detto espressamente in ordine alla cessazione del Sindaco e della Giunta dalle loro funzioni, nelle more del procedimento di scioglimento del Consiglio, fino alla nomina del Commissario straordinario. Deve ritenersi, pertanto, che sino all’insediamento del Commissario straordinario gli organi istituzionali del Comune possono continuare ad esercitare le proprie funzioni, senza che ciò possa costituire una deroga al generale principio in base al quale nei comuni, per effetto dello scioglimento ex art. 141 del T.U.E.L., gli organi (il Sindaco, il Consiglio e la Giunta) decadono dalla carica e tutti i poteri vengono conferiti al Commissario straordinario.
Un’ulteriore conferma di quanto sopra ritenuto può derivare dalla previsione di cui all’art. 141, comma 7, T.U.E.L. , ove la possibilità per il Prefetto di sospendere il Consiglio, in attesa del decreto di scioglimento, e di nominare un Commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente, non può interpretarsi anche nel senso che Sindaco e Giunta cessino dalle loro funzioni. L’unica ipotesi, infatti, in cui gli organi istituzionali cessano del tutto dall’esercizio delle loro funzioni è quella che si verifica quando il Prefetto, mediante un’espressa previsione e qualora ricorrano motivi di grave e urgente necessità (che dovranno comunque essere resi noti), attribuisca tutte le loro funzioni al Commissario nominato a seguito della sospensione del Consiglio.
In tal senso si è espresso recentemente TAR Lazio, Sez. Latina, 24.10.2003 n. 971, secondo cui “allo scioglimento del Consiglio comunale non consegue sempre e necessariamente la cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta, ma anche la sola decadenza, la quale può comportare, in applicazione del principio della prorogatio, la permanenza di tali organi nella carica”.
T.U.E.L = testo unico enti locali
L’art. 141 del T.U.E.L. stabilisce, in via straordinaria ed eccezionale, che i Consigli comunali (o provinciali) vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, nei casi e per i motivi tassativamente previsti dalla legge. In particolare, lo scioglimento è disposto:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico.
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa di:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco (o del Presidente della provincia);
2) dimissioni del Sindaco (o del Presidente della provincia);
3) CESSAZIONE DALLA CARICA PER DIMISSIONI CONTESTUALI, OVVERO RESE ANCHE CON ATTI SEPARATI PURCHÉ CONTEMPORANEAMENTE PRESENTATI AL PROTOCOLLO DELL’ENTE, DELLA METÀ PIÙ UNO DEI MEMBRI ASSEGNATI, NON COMPUTANDO A TAL FINE IL SINDACO (O IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA);
4) riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio; c) quando non sia approvato nei termini il bilancio. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro dell’Interno contenente i motivi del provvedimento; dell’adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 141 comma 6 del T.U.E.L.). Con il decreto di scioglimento, si dispone anche la nomina di un Commissario straordinario, che provvede all’amministrazione dell’ente, esercitando le attribuzioni che, in concreto, gli sono affidate dal decreto stesso.
Il rinnovo del Consiglio deve avvenire entro novanta giorni dal decreto di scioglimento. Il termine può essere prorogato per ulteriori novanta giorni, al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile. A questo punto va precisato che, in via cautelare, nelle more dell’emanazione del decreto, una volta iniziata la procedura per lo scioglimento, il Prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere il Consiglio, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, nominando un Commissario per la provvisoria amministrazione. In tal caso, è dalla data del decreto di sospensione che decorrono i termini per il rinnovo. Ove, poi, il termine scada senza che sia stato emanato l’atto di scioglimento, la sospensione perde ogni efficacia, ed il Consiglio può riprendere le proprie funzioni.
Nella prassi, la sospensione da parte del Prefetto precede abitualmente il decreto di scioglimento; il quale, del resto, affida di solito le funzioni di Commissario straordinario alla persona già nominata, per l’amministrazione provvisoria, nel decreto prefettizio. Dall’esame del dato normativo si evince, inequivocabilmente, che solo con l’intervento prefettizio l’attività del Consiglio è sospesa, mentre nulla è detto espressamente in ordine alla cessazione del Sindaco e della Giunta dalle loro funzioni, nelle more del procedimento di scioglimento del Consiglio, fino alla nomina del Commissario straordinario. Deve ritenersi, pertanto, che sino all’insediamento del Commissario straordinario gli organi istituzionali del Comune possono continuare ad esercitare le proprie funzioni, senza che ciò possa costituire una deroga al generale principio in base al quale nei comuni, per effetto dello scioglimento ex art. 141 del T.U.E.L., gli organi (il Sindaco, il Consiglio e la Giunta) decadono dalla carica e tutti i poteri vengono conferiti al Commissario straordinario.
Un’ulteriore conferma di quanto sopra ritenuto può derivare dalla previsione di cui all’art. 141, comma 7, T.U.E.L. , ove la possibilità per il Prefetto di sospendere il Consiglio, in attesa del decreto di scioglimento, e di nominare un Commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente, non può interpretarsi anche nel senso che Sindaco e Giunta cessino dalle loro funzioni. L’unica ipotesi, infatti, in cui gli organi istituzionali cessano del tutto dall’esercizio delle loro funzioni è quella che si verifica quando il Prefetto, mediante un’espressa previsione e qualora ricorrano motivi di grave e urgente necessità (che dovranno comunque essere resi noti), attribuisca tutte le loro funzioni al Commissario nominato a seguito della sospensione del Consiglio.
In tal senso si è espresso recentemente TAR Lazio, Sez. Latina, 24.10.2003 n. 971, secondo cui “allo scioglimento del Consiglio comunale non consegue sempre e necessariamente la cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta, ma anche la sola decadenza, la quale può comportare, in applicazione del principio della prorogatio, la permanenza di tali organi nella carica”.
In sostanza il Sindaco e la Giunta di Scorzè sono saldamente al loro posto anche i partiti di opposizione e la stampa vogliono far credere il contrario.
quindi... gran calma.
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